30 IL DIRITTO MARITTIMO DI vataggio-recupero. Se si dovesse ritenere abrogato l’art. 134, non si capirebbe come per esso sia possibile una ri-partizione e l’art. 138 che la governa in confronto all’equipaggio (1); non si capirebbe perchè la legge continuerebbe a richiamare questo articolo 138, se non esistessero i recuperi degli art. 134 e 135. D’altra parte non è dalla legge del 1925 nè anche espressamente abrogato l’art. 135 che è invece richiamato dall’art. 138 che è invece mantenuto dalla legge del 1925. Il criterio dell’abrogazione, dunque, per integralità della materia governata dalla nuova legge, è da escludersi per quanto riguarda l’art. 134, dal quale è abrogato solo il salvataggio in vista di terra che ricade nella legge ; ma non vi ricade il salvataggio fuori vista e i recuperi dell’aiti-colo 135. E finalmente non si può obiettare un’incompatibilità della nuova legge con le precedenti per i su detti salva-taggi-recuperi, perchè è compatibilissimo in quanto è diverso il caso che si mantenga il diritto precedente del salvataggio con compenso di quota accanto a qualunque altro caso d salvataggio-assistenza. Anche qui avremmo forse quegli inconvenienti che la critica straniera ha segnalato in con- (1) L’art. 138 del Cod. Mar. Mere, é sostituito nel nuovo Progetto dallo art. 411 in riguardo alla questione identico. «La ripartizione del compenso per assistenza o salvataggio spettante al proprietario della nave o all’equipaggio deve essere fatta inderogabilmente nel modo seguente : se l’equipaggio è arruolato a tempo o a viaggio, metà del premio spetta al proprietario della nave e l’altra metà è suddivisa fra il comandante e le altre persone dell’equipaggio in proporzione della retribuzione fissata dal contralto di arruolamento; se l’equipaggio è arruolato alla parte, il premio è compreso negli utili del viaggio e ripartito in proporzione di es«i. Questa disposizione è applicabile anche alla determinazione della quota spettante all’equipaggio nel caso speciale previsto dall'articolo 284 ».