138 IL DIRUTO MARITTIMO DI nel codice di procedura civile. Ciò, però, non esclude il caso speciale, che ci avviene di trovare in questo, che si adopera il sequestro conservativo, oltre che nei casi ordinari (fuga e pericolo di sottrazione, art. 924 Proc. civ.), per altro fatto, l’interesse, cioè, di ottenere una cauzione, a cui, andando via, nave e carico salvati sfuggirebbero. 11 che non rientrerebbe nella fuga (elemento malizioso e fraudolento del debitore del sequestro ordinario), poiché possono assistere la nave partente ragioni di perfetta buona fede, esigenze legittime del suo armatore. Ma in questo caso è chiaro che la cauzione s’impone, e la volontà di non darla informantesi, sia pure, all'affermazione della propria solvenza e sicurezza garanziaria personale, trova il rimedio nella comminatoria del sequestro, ad evitare il quale la cauzione vien data. Si mette la nave alla catena, dice il gergo marittimo ; ed è una necessita pratica, un criterio, che, se non coincide perfettamente col concetto tedesco del credito della nave che si esaurisce nella spedizione e in tutti i suoi valori, ci si avvicina in quanto che, prima della responsabilità personale dell’armatore, che nel nostro diritto non è disdetta dall’avvenimento speciale, ma che trarrebbe l’assistente o salvatore in un giudizio men rapido e più complicato di cognizione, spostandosi anche in discussione di competenza giudiziaria e in esecuzioni lontane dal posto delPavvenimento ; è conforme all’equità e giustizia del costume marittimo concedere l’azione cautelare. E’ superfluo, però, avvertire che nello stesso quadro di questa costruzione giuridica speciale, appartiene sempre all’ apprezzamento prudente e avveduto del giudice concedente I’ evitare che la giusta preoccupazione di ragion marittima non sia surrettiziamente soppiantata da azione ostruzionistica del creditore di assistenza o di chi per lui.