92 IL DIRITTO MARITTIMO DI violenza del co nsenso che essa può trovare la sua sanzione disciplinatrice. 10 ritengo che anche nella discussione civilistica, che dalla teoria generale ha spinto il suo esame in applicazione di essa al contratto di salvataggio marittimo, si confonde nella nozione di violenza il caso di una violenza che diventa oggetto di negozio giuridico ; e ciò sotto l’influenza del significato volgare della parola violenza. Certamente la violenza della natura, la vis naturae, o una forza estranea, opera su le volontà del contraente con la stessa efficacia paralizzatrice o distruttrice della violenza personale dell’ altro contraente. Ma non è di questo che si deve discutere, in argomento, per concluderne che possano essere equiparate al fine dell’ esame di validità del consenso. 11 punto, che va esaminato, è questo : la violenza o personale o obiettiva può diventare essa stessa materia di un consenso ? E restringiamo in una forma estrema il caso : Io so che mi si vuole estorcere da Tizio un consenso di violenza. Posso contrattare con Sempronio che mi liberi da questa estorsione ? O diventa nullo questo negozio di Sempronio come sarebbe stato quello di Tizio ? E, data una siffatta nullità, quale Sempronio del mondo si presterebbe a liberarmi ? Non sarei cosi dannato dalla dottrina e dalla legge a fare il primo contratto nullo di Tizio, cioè a lasciarmi estorcere e violentare ? Evidentemente è I’ assurdo. Il limite a contrattare, l’impedimento non può venire che da un’ esigenza del diritto obiettivo (buon costume, ordine pubblico), ma non c’è altro limite per la libertà contrattuale. Si dice, che nel pericolo io perda la libertà, se tratto