80 IL DIRITTO MARITTIMO DI E’ stata obiettata la difficoltà della disciplina obbligatori! dell’assisteuza. La Convenzione di Bruxelles, dopo aver stabilito il dovere dei capitani per l’assistenza alle persone, contiene l’impegno degli Stati contraenti a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè l’infrazione airobtligo sia repressa (1). Ma qual’è la sanzione costrittiva per lo adempimento di questo impegno? Anzi v’è di più : l’art. 13 della Convenzione ripiglia il motivo dell’indipendenza delle legislazioni e dei trattati internazionali rispetto alt organizzazione di servizi di assistenza e salvataggio per parte delle autorità pubbliche, e di servizi sotto il loro controllo. E cosi, con l’indipendenza, le autorità pubbliche delle legislazioni nazionali e dei trattati possono praticamente non occuparsi, e possono elude re l’impegno obbligatorio preso. E non rimane che la sanzione morale. Si rientra, per ciò, nella zona da cui si era creduto di uscire. Altra elusione dell’obbligo è l’art. 14 della Convenzione, articolo che ne esclude l’applicazione « alle navi da guerra e alle navi dello Stato esclusivamente adibite a un servizio pubblico ». Le legislature nazionali hanno risposto in parte, con le loro riforme, ai voti della Convenzione ; e si sono anche conformità a questo sviluppo, a riconoscere a sanzionare un obbligo generale di assistenza in mare per i beni come per le persone v. Ripekt, La liégle morale dans les obbligations civiles spec. pag. 265 - Paris, 1925. (1) Art. 12 Convenz. di Bruxelles: «Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima l’infrazione allo articolo che precede, s’impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè tale infrazione sia repressa >.