62 IL DIRITTO MARITTIMO DI rittima un diritto reale, un modo di acquisto di parte della proprietà del recupero : acquisto per invenzione, (per inveri-tionem), cioè per occupazione. Un effetto questo che diverge dalla formazione storica (1) del diritto marittimo contemporaneo. E su l’applicazione di esso è interessante il dibattito; sebbene l’esistenza o meno di un diritto reale possa avere interesse pratico soltanto ai fini della influenza sul diritto di ritenzione dei salvatori e per il mezzo della cauzione, se di sequestro giudiziario o di sequestro conservativo. L’ occupazione è stata nel campo civilistico e nel campo dei marittimisti un concetto fortemente combattuto. Si obietta sostanzialmente, che essa suppone delle res nul-lius, cose che non sono in proprietà di alcuno, mentre la nave abbandonata e gli altri oggetti del recupero sono nella proprietà di chi li ebbe strappati dal proprio godimento dalla forza del naufragio ; perciò niente res nullius. Su questo si fonda la negativa dei civilisti (1). Del resto, dicono, c’è dai codici il rinvio alle leggi particolari. Quanto al rinvio, osserviamo che esso non toglie il concetto dell’occupazione, se le cose dei naufraghi sono state sussunte sotto esso nel codice generale, se le leggi particolari non lo disdicono. Cosi dall’art. 779 del nostro Codice, che fa questo rinvio sotto il titolo dell’occupazione, non volontariamente alla ricerca del recupero che gli si è egnalato » v. Revue de droit marit. XXXIX, 389 : dunque la differenza non si deve intendere con assoluto rigore. (li «Le droit en nature du sauveteur dôit disparaître. 11 est basé sur cette vieille idée de l’occupation, qui n'a plus place dans les sociétés modernes » Ripkrt 1. c. 2198. Secondo questo scrittore, in diritto francese, • il salvatore che reclamasse davanti i tribunali il terzo in natura degli oggetti salvati dovrebbe, se gli oggetti sono divisibili, ottenere soddisfazione ». I. c. 2196.