ASSISTENZA E SALVATAGGIO 101 L’ art. 127 ora è abrogato, quindi superate le questioni particolari, cui dette luogo, dalla legge del 1925, e vedremo come. Ma forse non esisteva formalmente nè anche prima, dopo la legge del 12 giugno 1913, dalla quale piena ed intera esecuzione in Italia veniva data alle due convenzioni, su P abbordaggio e su P assistenza, della Conferenza di Bruxelles. Non si può dubitare che, parlando questa legge interna di esecuzione, tutte le norme di dette convenzioni devano ritenersi legge dello Stato Italiano. Ora all’ art. 7 della Convenzione sull’ assistenza e salvataggio è previsto il caso di convenzione al momento e sotto f influenza del pericolo, e non ne viene comminata la nullità assoluta, ma una possibilità di annullamento (annullabilità) « se P autorità giudiziaria ritenga che le condizioni convenute non sono eque ». « In tutti i casi, (soggiunge P art. 7), allorché sia provato che il consenso fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorché il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell' altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullatao modificata dalla autorità giudiziaria». Il progetto di codice nuovo all’ art. 408 riproduce integralmente il testo di Bruxelles, stabilendo appunto P annullamento o la modifica giudiziaria per la stipulazione al momento e sotto r influenza del pericolo, se i patti non sieno equi ; e nei casi di consenso viziato per reticenza o dolo o di eccesso o difetto del compenso, possibilità, anche, di annullamento o modifica. Con la reticenza aggiunta al dolo si risolve implicitamente la controversia se la reticenza sia o no per sé anche dolo ; perocché è tale, sempre che sia reticenza colpevole (il contraente ha P obbligo di coscienza di parlare e non parla, di rivelare delle circostanze, e non le rivela). Ed è poi «•