ASSISTENZA E SALVATAGGIO 15 vigazione interna sono sottopposti alle disposizioni seguenti senza che si debba distinguere tra queste due specie di servizi e senza che si abbia a tener conto delle acque dove essi siano stati resi». E l’art. 2 : « Qualunque fatto di assistenza o di salvataggio che abbia dato luogo ad un risultato utile dà luogo ad un equo compenso ». La legge italiana del 1925 ripete l’inciso (v. art. 1) « senza che si debba distinguere tra queste due specie di servizi; e al suo art. 2 trascrive il citato art. 2 della convenzione di Bruxelles (art. 402 del nuovo Progetto di Codice Marittimo 31 luglio 1931 della Commissione per la riforma dei Codici). La legge francese del 20 aprile 1916 per armonizzare la disciplica del salvataggio e assistenza con questa convenzione unificatrice non riproduce invece quell’inciso. Regna incertezza nella giurisprudenza e nella dottrina sul mantenimento o meno della distinzione in rapporto alle leggi nuove disdicenti il gruppo avverso delle leggi che la contengono. Diciamo subito che la semplificazione operatasi sotto l’influsso della convenzione di Bruxelles è sostanzialmente utile : 1) perchè obbedisce alla tendenza della internazionalizzazione del diritto marittimo ; 2) perchè con l’accumulare la materia dei due fatti se ne rende più pratica e meno casuística la disciplina normativa, e si facilitano le conte-stazioni diminuendo le incertezze dei casi col rilievo di ciò che hanno comune i due fatti ; 3) perchè per i compensi identicamente affidati alla valutazione arbitrale o giurisdizionale, (questo l’effelto sostanziale della convenzione di Bruxelles ; — unità della rimunerazione), — si dà forse maggiore duttilità per applicazioni equitative.