ASSISTENZA E SALVATAGGIO 143 E’ una competenza per ragion di territorio, quindi derogabile o per patto privato o per rinuncia tacita del convenuto (art. 187 cap. Cod. proc. Civ.), se questi non propone l’eccezione d'inccmpetenza (ove dette azioni sieno intentate presso altra magistratura) prima di ogni altra istanza e difesa. La competenza stabilita daU'art. 14 del Codice della Marina e 969 del Regolamento relativo vale per le azioni non eccedenti il valore di lire quattrocento, mentre le vertenze eccedenti (art. 16 Cod. Mar. Mere.) devono essere dai capitani di porto, nel circondario dove è posto il capoluogo di un compartimento marittimo, e dagli ufficiali di posto nel rispettivo circondario trattate, per uu amichevole componimento, e, non riuscendovi, rilevate nella constatazione, apprezzate in un parere con verbale trasmesso all’autorità giudiziaria. Questa vecchia disciplina è riformata dal nuovo Codice, opportunamente. Infatti è ovvio osservare che queste disposizioni del vecchio codice di circa ottant’anni fa, per i rapporti di valutazione della moneta non possono avere una pratica possibilità per quanto si riferisce alla lettera b di detto articolo 14 « indennità mercedi e ricompense per soccorsi prestati a navi pericolanti o naufragate *. Evidentemente il compenso di 400 lire spese, danni e premio di assistenza non è neppure pensabile con le proporzioni di pericolo di navi, e neppure è pensabile per semplice indennizzo di soccorso dato a navi naufragate. - E’ dunque un vero caso di legge desueta, anche perchè se quello ammontare di remunerazione fosse possibile, nessuna nave lo chiederebbe ad un’ altra senza sentirsene umiliata. Il codice marittimo nuovo sistema la materia dei giudizi marittimi nel Libro VII * Delie giurisdizioni speciali