ASSISTENZA E SALVATAGGIO 119 blico di alimentare le imprese di salvataggio per assicurare la realizzazione dell’assistenza, mettendo in un coefficiente di misura maggiore di compenso le navi specialmente destinate su le altre che, senza le spese ad hoc, si trovano solo occasionalmente a prestare assistenza (1). Ultimo elemento, che nel testo è messo a parte isolata-mente per la sua importanza e per la tradizione pratica, che concentra in esso con determinazione percentuale la misura del premio di salvataggio : il valore delle cose salvate. - Questo valore non viene stabilito per ricavarsene un criterio di percentuale. Nell’abrogato articolo 121 del codice della marina mercantile si stabiliva il limite massimo del decimo : il premio non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati. Ma prima della legge italiana del 1925 la Convenzione di Bruxelles aveva spostato questo massimoi mettendo come limite nientemeno che l’intero valore, comprese tutte le somme d’indennizzo delle cose salvate (art. 2, capo 2.), ed è del solo intero valore delle cose salvate che l’assistente deve contentarsi anche se ha sofferto avarie superiori. E’ chiaro che l’intero valore si riferisce a questo caso di un’avaria, dell’assistente, superiore. Non c’è più limite di decimo: 11 giudice ha piena libertà, in fatto, di stabilire un ammontare, percentuale o no, il cui apprezzamento non dipende essenzialmente da questo valore limite. § I 2 • L Assistenza comandata Si ha diritto alla rimunerazione di assistenza quando questa è comandata (l’Autorità Marittima che impone al rimorchiatore di accorrere)? Si è risposto dagli scrittori con la negativa e con l’affermativa. (1) U dottrina esprimeva questo voto ; «Nella liquidazione del premio di assistenza devesi tenere conto altresì della necessità di mantenere le imprese di salvataggio in condizione da poter appre-