26 IL DIRITTO MARITTIMO DI somma secondo che avessero guadagnato il luogo del sinistro in imbarcazioni o a nuoto profittando della bassa marea (1). L’opinione del Ripert è rimasta isolata. Pare errata un’interpretazione restrittiva e semplicistica della legge del 1916 che dottrina e giurisprudenza prevalente ritengono doversi applicare con la massima larghezza, dato il proposito del legislatore di uniformarsi alla Convenzione di Bruxelles. E' la ragion storica che è mens legis, perchè, nell’esegesi moderna, è mente del legislatore anche l’esigenza storica ; quindi nave abbandonata non può intendersi che in riferimento all’attività direttiva della nave, come abbiamo detto; la circostanza di una obiettiva navigabilità della nave sommersa o galleggiante non toglie che si tratti di recupero sempre. Cose trovate a bordo o staccate da bordo non può, in senso largo, significare che sempre cose riferentisi alla nave ; e quindi c’è assistenza se si tratta di navi in pericolo, e c’é recupero nel caso contrario ; e il salvataggio (designazione generica) una volta è assistenza (stricto sensu, antico senso) e un’altra volta è salvataggio (stricto sensu, antico senso). E la enunciazione tra navi in pericolo che nella legge francese è espressa e che risulta anche implicitamente dalle altre leggi seguite alla Convenzione di Bruxelles, è pel rilievo che il legislatore dà al fatto caratteristico emergente, in materia di sinistri di mare, dell’assistenza ; senza escludersi con ciò, che debbano comprendervisi anche quei casi di salvataggi in quanto han tratto alla rimunerazione compensativa e-scluso il diritto di quota del salvamento. Pel diritto italiano si prospetta un po’ diversamente la con- (1) Daxjos IV p. 141.