114 IL DIRITTO MARITTIMO DI La ratifica espressa o tacita della convenzione di assistenza rende inammissibile l’azione di rescissione, e ciò in applicazione del principio della conferma o dell’esecuzione accettata o ineccepita in obbligazione attaccabile, nei quali fatti si implica la rinuncia ai mezzi di attacco (v. art. 1309 cod. civ. it.). ^ II * Determinazione arbitrale del compenjo di assistenza La determinazione del compenso di assistenza necessaria, o per effetto della modifica di una convenzione o per rispondere all’azione del quasi contratto è demandata alla competenza dell’arbitro o del giudice, che per l’indole della materia esplica anche lui una funzione, non di rigida giurisdizione, ma di arbitraggio. Gli articoli 8 della Convenzione di Bruxelles e della legge del 1925 e 409 Prog. ne danno i criteri di base. Ma ci sono in questa legge nostra al confronto della Convenzione piccole modificazioni. L’art. 8 della Convenzione dispone : « Il compenso è fissato per l’autorità giudiziaria secondo le circostanze prendendo per base : a) in primo luogo il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi pas-seggieri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilità ed altri corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto tenendo conto, se occorre, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice : b) in secondo luogo il valore delle cose salvate. Il testo deli’art. 8 della legge è identico, eccetto queste