116 IL DIRITTO MARITTIMO DI fatto, ma è di un criterio legale, che non può essere trascurato o contradetto senza incorrersi in violazione di legge, a parte la deficienza di sentenza per omissione di motivi (art. 360, 361, 517 del codice procedura). 11 giudice può ad ognuno di quegli elementi assegnare una cifra di stima, e ciò è nella facoltà del suo apprezzamento di fatto, ma non può, con altri criteri di estimazione, trascurare o contraddire quelli ; e deve poi di ognuno di quegli elementi tener conto per informarsene nella decisione concreta di assegnazione della cifra di fatto (1). Raccogliendo concettualmente gli elementi medesimi, si ha il primo : a) nel successo ottenuto e negli sforzi e merito di coloro che hanno prestato soccorso. Il successo ottenuto non è soltanto /’ utile risultato, di cui parla 1’ art. 2 della legge (anche art. 2 della Convenzione di Bruxelles), ma è l’utile risultato messo in rapporto con gli sforzi e col merito del soccorso. Giacché, come utile risultato, sarebbe superfluo menzionarlo, in quanto che esso è inerente all’ assistenza rimuneratoria. Non c’ è luogo a compenso, se manca l’utile risultato- Esso, invece, è logicamente richiesto quando si tratta di determinare il compenso, in quanto bisogna valutarlo come successo, cioè in relazione a merito e sforzi (2). (1) La Corte dei Reclami (Court of Claimi) degli Stali Uniti nella sentenza 4 aprile 1927 decise che < nella determinazione dell’indennità di salvataggio » fatti particolari a ciascun caso contribuiscono alla fissazione dell’indennità » (American Maritimi Cast* 853). Non è, perciò, si capisce, escluso anche per noi che, oltre ai fatti attinenti ai criteri legali, possano essere rilevate altre circostanze particolari. (2) La stessa Corte Americana dei Reclami, nella sent. 7 aprile 19% per una nave che nel prestare assistenza non può terminare la sua opera per un accidente sopravvenuto nella sua elica (nave Bardic),