78 IL DIRITTO MARITTIMO DI estendibile a lire 500 pel caso di rifiuto (dichiarata dal-l’art. 395 dello stesso Codice), non risulta abrogato dal testo della legge, come non risulta neppure abrogato l’articolo 395. Evidentemente, però, sono, entrambi questi articoli, abrogati, per incompatibilità con le nuove disposizioni ; giacché essi non sono che applicazione e sanzione della assistenza obbligatoria ; e caduta questa nella sua generalità, perchè limitata alle persone e all’urto di navi, essi sono abrogati, e rimangono limitati ai casi consentiti dalla legge. La conseguenza pratica sarebbe, che i rimorchiatori potrebbero limitare per la richiesta degli uffici di porto la loro assistenza esclusivamente alle persone, restando volontaria pel resto la loro assistenza ; e nessuna pena può colpirli per questa limitazione : salvare le persone, e lasciare affondare la nave- 0 potrebbero, peggio, rifiutarsi, dimostrando o pretendendo dall’ufficio di porto la dimostrazione che non ci fosse grave pericolo pel proprio rimorchiatore, pericolo ch’essi affermano o pretestano. Ipotesi che sono in fatto evitate dall’ interesse privato, che in rapporto di assistenza ha ad esplicarsi anche volontariamente. Il che significa che diminuire la estensione del-l’obbligo è inutile dal momento che, come vedremo, anche l’obbligo non può eliminare il diritto alla remunerazione in rapporto alle cose patrimoniali assistite e salvate- L’obbligo di assistenza alle persone è ormai principio acquisito a tutti i paesi di civiltà marittima. Rientra, del resto, nell’obbligo generale del soccorso alle persone in pericolo, per cui i Codici Penali formano il titolo della omissione di soccorso (1). (1) v. art. 389 Cod. pen. it. e art. 593 Cod. pen. it. 1930.