144 IL DIRITTO MARITTIMO DI nelle controversie marittime „ - Vi si comprende il Titolo Unico “ Della giurisdizione dei comandanti di porto e di quella di collegi speciali „ - per ciò necessario rinvio di ciò che esorbita la competenza speciale, alla giurisdizione ordinaria. - Per 1’ art. 607 di questo progetto la competenza per valore dei comandanti di porto è estesa a Ì000 lire, analogamente a quella del pretore. Ed essi decidono senza formalità di giudizio, sentite le parti, ed anche in assenza di quelle debitamente chiamate (art. 610). Le decisioni sono provvisoriamente esecutive, malgrado l’appello che è ammesso presso il tribunale nel termine di 15 giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente; dalla notifica se assente- Prima della pronuncia è obbligatorio pei comandanti il tentativo di amichevole componimento per le controversie non superiori a lire 2000, e per quelle superiori se richiesto da una delle parti (art. 610,611). Il Progetto dispone anche per la connessione d’istanze, quando, cioè, siano proposte istanze da o contro più persone : la competenza vien determinata dalla somma reclamata da e contro ciascuna di dette persone. Ma se alcuna delle somme reclamate supera le lire 5000, e 1’ oggetto della controversia è inscindibile, tutte le istanze devono essere portate alla cognizione del magistrato ordinario (art. 608). Un’innovazione importante del progetto è la concentrazione in determinate sedi giudiziarie delle controversie per sinistri marittimi (art. 615). A giudicarle sono competenti soltanto i tribunali e le coiti di appello di Genova, Napoli, Palermo, Cagliari, Bari, Venezia e Trieste, entro i limiti territoriali che vengono per decreto reale assegnati a ciascuno di tali collegi per i giudizi dell’ indicata materia. Qui si determina una competenza per materia, per ciò assoluta e inderogabile che s’intreccia con la compe-