112 IL DIRITTO MARITTIMO DI obiettiva dell’imnioralità della speculazione. Se c’è questa immoralità (elemento di ricerca preliminare e conditio sine qua non nell’azione di rescissione o modifica del contratto) P l’influenza o meno del pericolo va ricercata non per implicare una deduzione e una prova di violenza (che baste-rebbe per sè sola ad annullare), cioè una valutazione del consenso di applicazione del codice civile, ma come elemento che riverbera il carattere d’immoralità dell’atto giuridico intervenuto. Certo che l’usura fatta a terra contro un giocatore che volontariamente si abietta è assai meno repugnante di una speculazione sfruttatrice del pericolo di mare, se il servizio effettivo e rischioso dell’assistenza non la giustifica. Però ciò che preme essenzialmente, come in tutti i rapporti in cui la moralità vuol diventare sanzione giuridica, è non solo la coscienza del giudice, che può oscillare nell’indeterminatezza dello apprezzamento, ma una coscienza illuminata da criteri d’interpretazione concreta che s’impongano all’arbitraggio della remunerazione, e che la stessa legge, come vedremo, offre dimostrativamente. L’azione di rescissione, come sorge dai citati testi, viene concessa anche, per scarsità di compenso convenuto, ai salvatori. Certo il principio della moralità o dell’ordine pubblico, che pare informare la legislazione di Bruxelles, in questa concessione si sbiadisce, e non spicca come nel caso della speculazione illecita dei salvatori. Non spicca ; ma permane per ragion di reciprocanza, e per l’effetto deU’arricchimento indebito, che ci sarebbe anche qui. Se il compenso è inferiore di molto al valore del servizio prestato, sarebbe mal tollerato dall'opinione morale, che un salvatore avesse rischiato per lasciar profittare dell’opera sua di salvamento