ASSISTENZA E SALVATAGGIO 59 esserci gestione, essere completamente esclusa una collabo-razione, che c’è, è vero, ma subordinata sempre all’attività vera dell’assistenza, che è quella del salvatore. Anzi si può dire che nella posizione dei subietti del rapporto giuridico non ci sia, poiché, coilaborino o no il capitano e l’equipaggio della nave assistita, sono obietto del salvamento ; sono, cioè, essi come nave, che devono essere salvati. I malati di un ospedale non si può dire giuridicamente che coilaborino col medico solo perchè devono ingerire le medicine; e che, perciò, il rapporto professionale del medico si muti, per esempio, in società per la collaborazione dei malati. Si spiegano anche, ma non sfigurano la posizione di gestore di affari, i limiti legali (rimunerazione e facoltà arbitrale del magistrato di stabilirla con i criteri fissati legalmente nel riferimento al valore delle cose salvate). La rimunerazione, può osservarsi, implica premio, mentre la gestione ordinaria dà le sole spese necessarie ed utili (art. 1144 C- C.) cioè anche meno del mandato al cui tipo contrattuale è vicina. E il mandato, invece, attribuisce al mandatario tutte le spese fatte per l’esecuzione del mandato, anche se esse eccedano ciò che il mandante a-vrebbe fatto da sè, cioè il necessario e l’utile (1). E, peggio del mandato, la gestione non darebbe un compenso, mentre il mandato lo dà. Io non vedo che il premio dell’assistenza si debba avvicinare a queste, diciamo cosi, dissonanze se esso, e per la tradizione marittima che lo riconosce pel salvamento in genere e per le leggi moderne, è riconosciuto come un diritto. Questo riconoscimento legislativo si connette con la proclamazione di quelle necessità dell’assistenza, di cui (1) art. 1753 C. C.