¡68 IL DIRITTO MARITTIMO DI sistema praticato dalle Compagnie di assicurazione, perdite e danni che accadono, durante l’assicurazione, alle cose assicurate a cagione di avvenimenti di mare « anche se questi sieno, in tutto o in parte, dovuti ad atti od omissioni, sia del comandante o dell’equipaggio », sono a carico dell’assicuratore. La disposizione mantiene il concetto della responsabilità dell’assicurato e conseguente esonero dell’assicuratore ove ci sia, concomitante alle prevaricazioni e colpe di comandante od equipaggio, il fatto dell'assicurato (1). Come, ancora c’è esonero di indennizzazione per l’assicuratore nel caso che perdite e danni dipendano dal vizio delle cose assicurate o da qualità insita in esse, escluso il vizio occulto cioè impossibile a scoprire malgrado la diligenza dell’armatore. E c’è diritto di prova contro i certificati di visita regolamentare o altri documenti equivalenti (2). Sono, di solito, indicati come vizio proprio il cattivo funzionamento della macchina o del timone, il cattivo stato dello scafo o degli attrezzi, l’insufficienza deU’armamento o avarie anteriori mal riparate o non riparate. Per le merci la varietà dei vizi è più vasta : si adduce pei liquidi l’evaporazione e la fermentazione ; pei grani il riscaldamento e il germogliamento ; la combustione spontanea pel carbone, foraggi o corpi grassi. Ma l’apprezzamento dell’esistenza o meno del vizio non è limitato da designazioni taassative. Si presentano delle questioni complicate nei casi di concorso tra il vizio, o tra una baratteria colpevole, e l’av- (1) < purché a tali atti od omissioni sia estraneo rassicurate • art. 351 cod. mar.). (2) v. art. 350 cod. maritt. e art. 315 cod comm.