58 IL DIRUTO MARITTIMO DI non esclude la spontaneità del quasi contratto. Formula che può parere eclettismo equivoco; ma in fondo è esatta espressione di un fatto obiettivo d’interesse generale, che non è eliminazione di volontà privata nella sua realizzazione. • Il matrimonio è un’istituzione ; ed io veglio concretamente realizzarne l’esplicazione nelle conseguenze fami-gliari e negli effetti patrimoniali. Quindi in un senso è la legge che comanda; in un altro è sempre la volontà mia che concreta. - E se la libertà delle parti nell’assistenza rimane, in un certo senso, negativa, cioè da parte dell’assistito libertà di proibire l’assistenza, ciò costituisce in parole diverse e per l’atteggiamento dell’assistito la proclamazione, sempre, della necessità dell’assistenza come esigenza obiettiva indipendente dalle volontà contraenti. L’assistito, quando proibisce, dice in sostanza che non ricorre il pericolo di mare, che non è il caso dell’esplicazione contrattuale o quasi contrattuale di quella esigenza, ma non esplica in ciò pel momento un rapporto di assistenza. Tanto è vero che se il divieto non è ragionevole, l’assistente imprende e compie lo stesso l’opera sua, e l’atto suo resta spontaneo. Egli è in piena libertà positiva d’imprendere e compiere quest’opera. Le obiezioni, che si son fatte al concetto di gestione di affare per l’assistenza, non ne escludono minimamente l’adozione. Si dovrebbe escluderla perchè il dominus negotii nell’assistenza è presente, e collabora ! Ma non è esatto che l’interessato debba nella gestione essere assente (1). E non è esatto nè pure che debba, per (1) v. Giorgi * V, 20 bi», sebbene qui l’aspetto dell’assenza sia considerato in relazione alla illiceità o meno del quasi contratto.