160 IL DIRITTO MARITTIMO DI zazione economica obiettiva, dal calcolo dei premi e dei rischi che si mutuano nel grande numero statistico, la media delle probabilità. Sotto il punto di vista giuridico: perocché il contratto di assicurazione resta, sì, un contratto aleatorio, in quanto subordina il pagamento d’indennizzo al sinistro, ma ha per causa la eliminazione dell’alea dell’assicuratore con la tecnica del calcolo dell’ impresa di assicurazione. Non c’è alea per uno dei soggetti contrattuali, l’assicurato ; e, da parte sua, l’assicuratore con la controprestazione dei premi cerca di eliminarla, nel sinistro che si avvera, con l’ammontare calcolato del guadagno di quei sinistri che non si avverano. Si può dir forse che per l’uno e per l’altro contraente, la causa del negozio è la sicurezza contro il sinistro: la nave e il carico si garentiscono da una parte mercè le prestazioni d’indennizzo se il sinistro si avvera ; l’assicuratore viene al negozio, garentito dall’altra parte dal complesso dei premi di tutti gli altri contratti e dal funzionamento tecnicamente adeguato della sua intrapresa generale. Questo doppio riflesso spiega, pel profilo economico, l’enorme servizio che, liberata dalle posizioni isolate e dai tentativi amorfi o accessori precedenti, non che dalie diffidenze di un’epoca ormai superata, ha potuto rendere e rende, come un’instituzione, i’Assicurazione. E pel profilo giuridico l’autonomia del contratto di assicurazione, che va compreso, trattato e praticato co’ criteri ad esso speciali. Definito ne’ suoi caratteri generali come contratto consensuale, perchè risulta dal solo consenso dell’assicurato e dall’assicuratore, senza necessità di altra speciale prestazione ; come bilaterale o sinallagmatico perchè vi è obbli-