148 IL DIRITTO MARITTIMO DI § 21 - Le eccezioni Contro F azione di pagamento del compenso possono, s’intende, essere opposte tutte le eccezioni o di forma o di merito, che, secondo le particolarità della competizione, possono presentarsi in qualunque giudizio ordinario: per esempio, eccezioni di competenza per continenza di causa, o di determinazione del luogo in rapporto agli atti fatti e al sequestro operatosi, o di nullità formale degli atti per mancanza dei requisiti di legge ; ovvero eccezioni di merito riguardanti le prove delle prestazioni compiute dagli assistenti, il valore dell’ opera loro, la determinazione d el successo e la sua valutazione ; le configurazioni contrattuali o quasi contrattuali del rapporto in lite, etc. - Una eccezione però è caratteristica all’ assistenza o salvataggio, ed è configurata nelle leggi di diritto marittimo, dall’ art. 3 della Convenzione di Bruxelles e 3 della nostra Legge del 1925 e 406 del Progetto. Questa eccezione di non deberi si fonda sulla proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa. Se l’assistito non voleva essere assistito, sono evidentemente escluse le due possibilità, le due cause di obbligazione, Il quasi contratto e il contratto. Può parere subito una banalità, e Io sarebbe in rapporto al contratto, poiché certo la proibizione riguarda il consenso, e se si proibisce, c’è inesistenza di consenso ; dunque inesistenza di contratto. La proibizione ha anche valore ad escludere il quasi contratto, per la natura della gestione ; giacché non si arriva in esso a postulare un consenso tacito dello interessato, chè cosi si avrebbe il contratto ; ma il divieto alla intromissione paralizza il gestore, e rende impossibile la sua prestazione con gli effetti di legge.