70 IL DIRITTO MARITTIMO DI e degli art. 134, 135, 136, 137, 138 del Codice della Marina Mercantile (1). L’art. 719 C. C. sotto il titolo dell’occupazione dispone : « 1 diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta... sono regolati da leggi particolari». Notevole la differenza dal Codice francese, che contiene nel suo articolo 717 corrispondente un aussi (anche) soppresso nel nostro articolo. Si potrebbe forse indurne che il legislatore nostro avesse inteso col rinvio alle leggi particolari dare, non i particolari, ma una norma diversa. In contrasto a questa osservazione sono però le parole inventore e trovare, adoperate anche dal Codice della Marina Mercantile, e trovare anche dal nuovo progetto ; il che potrebbe significare che in sostanza siamo sempre anche nel nostro diritto, sotto il concetto dell’occupazione, o non ce ne siamo radicalmente allontanati. L’art. 135 del Cod. Mar. Mere, richiama l’art. 718 del Codice Civile, e lo applica per gli oggetti trovati nelle spiaggie etc. per cui poi nelle procedure che l’autorità marittima fa del salvataggio l’azione che vi ha il proprietario è identica a quella del salvatore (2). Il proprietario non può rivendicare nulla. E’ sottoposto alla vendita delle cose salvate, come il salvatore. I casi considerati dal Codice della Marina Mercantile sono: 1. nave abbandonata in alto mare (art. 134, 1. e 2. comma); 2. merci, attrezzi, vestiti ed altri oggetti d’ignota provenienza in mare, o nel litorale dello Stato, a galla, sott’acqua o sulla spiaggia, o nei porti, darsene, fossi o canali (art. 135). 11 primo caso viene ancora detto nella (1) Art. 418 427 del Progetto di Codice marittimo. (2) Lo stesso richiamo si legge nell'art. 4.6 del nuovo Progetto.