ASSISTENZA E SALVATAGGIO 69 cui fondo la forza di un torrente apporta la parte staccatasi da un fondo superiore ed opposto. L’analogia certo non può confondere i due istituti della occupazione e dell’accessione ; e di quello che riguarda i mobili con l’accessione che riguarda gl’immobili. Ma ciò che a noi pare identico nei due fatti è il momento della interruzione ed estinzione di proprietà dell’antico proprietario. La vis fluminis, nell’avulsione, come il naufragio nell’ambiente marittimo, ha chiuso la sfera di godimento e di disposizione su la zona staccatasi dell’antico proprietario. Se il diritto di proprietà dell’antico proprietario dovesse ritenersi mantenuto, non ci sarebbe ragione aH’ammissione dell'accessione. L’accessione è un fatto posteriore. Ciò che è avvenuto, intanto, é la separazione di una parte di proprietà, che per la parte separata, perciò, non è più proprietà ; e per la quale concorrono due attività, quella dell’antico proprietario, (diritto storico), cui la legge riconosce di far rinascere la sua proprietà occupandola ; e quella del proprietario inferiore od opposto, cui la legge, per la utilità dell’aderenza culturale, o sia pure per ciò che si chiama accessione, riconosce, scorso un termine, il diritto di occupar lui. In sostanza c’è un’ occupazione autorizzata dalla legge; e si può ritenere che per un momento almeno e nella vis fluminis la cosa sia nullius, sia senza padrone. O, se si dà valore vigente al diritto storico del precedente padrone, ci troveremmo di fronte ad un’occupazione concessa a qualcuno (il proprietario opposto od inferiore) su la cosa altrui- Nel diritto italiano tutta la discliplina del salvataggio si raccoglie dalle disposizioni dell’art. 719 del Codice civile •*