ASSISTENZA E SALVA I AGGIO 87 11 vocabolo premio adoperato dal Codice della Marina Mercantile è comune al codice civile, che nell’art. 718 parla di premio pel ritrovatore della cosa che non sia tesoro, e lo definisce un soprappiù su le spese. Lo stesso codice della marina mercantile parla di ricompensa pel salvataggio (art. 134); di premio (che comprende l’assistenza) parlano gli art. 671 n. 2, 675 n. 2 del Codice di Commercio ; di pre' mio l’articolo 11 capov. della legge del 1925 ; quello che nel primo comma dello stesso articolo si chiama compenso-Di remunerazione e compenso parla il nuovo codice marittimo. Come si vede, non è il caso di distillare il significato del vocabolo. A chi assiste o salva in mare è dovuto un soprappiù su le spese e, per contratto o per quasi contratto, una rimunerazione adeguata. Prima di analizzare in che giuridicamente consista questa adeguazione, liberiamoci da una questione che pregiudizialmente si presenta : L’obbligo dell’assistenza ex lege esclude la rimunerazione ? Questa questione non riguarda l’interpretazione della legge positiva, ma piuttosto una critica dei concetti che la informano. Giacché, quanto alla legge positiva, la risposta semplice e quasi banale è, che se essa ammette l’obbligo, e ammette anche il premio, vuol dire che esclude che si possa discutere giudiziariamente di pretesa contradizion che noi consente tra le due ammessioni : dovere per legge, e rimunerazione per legge. L’autorità della legge copre ed esaurisce. Dove c’è assistenza, anche obbligatoria, c’è sempre diritto alla rimunerazione, esclusi i casi in cui l'assistenza sia fatta da una nave da guerra o da nave espressamente addetta al servizio pubblico di salvataggio ; o che essa sia esecuzione di un contratto di rimorchio concluso prima o