ASSISTENZA E SALVATAGGIO 141 Il Progetto di codice marittimo disciplina, raccogliendo organicamente le disposizioni del codice di commercio, nel suo titolo X del libro V (commercio marittino) il sequestro, il pignoramento e la vendita giudiziale delle navi. Non vi è prospettata la posizione speciale del sequestro dal punto di vista qui discusso. All’art. 506, anzi, si conferma: «il sequestro può essere concesso nei casi indicati dal codice civile e da quello di procedura civile e con le forme stabilite in quest’ultimo*. Ciò però non toglie che ne’ casi di perdere le garentie del credito dell’ art. 924 proc. non si comprende nell’interpretazione del magistrato anche il dritto al sequestro per la cauzione, dell’uso marittimo. Modo di procedersi, per la quota di nave, misure di conservazione, consegna, deposito e trascrizione del processo verbale, sono regolate dalle norme del pignoramento dell’art. 507 del Prog., oltre quanto è prescritto nei numeri 1, 4 e 5 dell’art. 611 del cap. proc. civ. e cioè esecuzione presso l’ufficio in cui si trova la matricola della nave, mediante atto notificato nella foima delle citazioni, oltre che al debitore, al comandante del porto da cui l’ufficio dipende. L’atto deve contenere con gli elementi del rito ordinario anche la indicazione della quota o delle quote iscritte su la matricola al nome del debitore, e la richiesta aU'ufficiale di porto di trascriversi l’atto di pignoramento (o di sequestro) e di disporre l’annotazione dell’atto medesimo su l’atto di nazionalità: del che il comandante del porto rilascia certificato all’ufficiale giudiziario; e questo certificato tien luogo della dichiarazione di terzo. Il Progetto conferma l’insequestrabilità della nave pronta a partire. E si reputa pronta a partite quando l’autorità marittima ha rilasciato al comandante i documenti che au- «