140 IL DIRITTO MARITTIMO DI del provvedimento cautelare, che sono logicamente assorbite dalla prestazione volontaria della cauzione. E d’ altra parte, dopo che avviene la revoca per la prestata cauzione, è assurda un’ altra revoca o una convalida del sequestro revocato- Nel caso nostro, però, la revoca del sequestro della nave e del carico, per cauzione che presti 1’ assistito o il proprietario delle cose salvate, esaurisce integralmente lo scopo del sequestro, che era precisamente quello di ottenere la cauzione ; dunque validamente concesso e validamente realizzatosi. Si potrà discutere in linea di cognizione e pel merito 1’ opera e la misura di spese e compenso 'dei salvatori. Ma non la validità formale e procedurale del sequestro. Tra le due soluzioni, che al tema del sequestro dànno le legislazioni marittime, quelle dei codici tedeschi e scandinavi chedànno il dirjtto agli assistenti di opporsi alla partenza della nave o del carico sino al pagamento o garentia di pagamento, e quelle che, come la francese e la nostra, si rimetterebbero ai principi generali (sequestro conservativo comune a tutte le azioni creditorie), noi, pur consentendo a questa interpretazione in linea di massima per la mancanza di testo esplicito conforme allo articolo 751 del Codice tedesco e 220 dei codici scandinavi, crediamo deva valere quella dottrina intermedia da noi formulata del sequestro con più larga applicazione emergente dalle necessità di diritto marittimo. Nè si obietti che la mancanza di testo sia decisiva, perocché, in applicazione delle norme generali del diritto commerciale, avremmo per tale lacuna l’applicazione degli usi mercantiti-, ed innegabilmente trattasi di uso mercantile. La traduzione legislativa rilevante dal diritto comparato aggiunge valore indubbio alla dimostrazione di esso, che l’operazione di assistenza e salvataggio abbia nella cosa salvata (nave o carico) una garentia completa ed immediata.