14 IL DIRITTO MARITTIMO DI e di salvataggio, nella cui distinzione incide anche la nozione del recupero. Viene poi la nozione del rimorchio e la sua distinzione dall’assistenza. Su la prima distinzione (assistenza e salvataggio) la controversia è antica; e si presenta caratteristico il quesito se essa permanga ancora in quelle legislazioni che hanno, come la nostra, conglobato i due fatti in unica definizione. Questa unificazione è del diritto inglese : il salvage (salvataggio) comprende l’assistenza. E seguono questo tipo i codici finlandese, scandinavo, giapponese, marocchino, la legge belga del 12 agosto 1911 e la legge tedesca del 7 gennaio 1913, la legge austriaca del 29 luglio 1912, la legge danese del 29 aprile 1913 la norvegese del 21 giugno 1913, la olandese del 22 dicembre 1924, la legge italiana del 14 giugno 1925. Le leggi abolenti la distinzione traducono nella legislazione interna dei paesi aderenti alla Convenzione internazionale, per l’assistenza marittima, di Bruxelles, il principio unificatore da questa adottato (1). Dice l’art. 1 ; « L’assistenza ed il salvataggio delle navi di mare in pericolo, e delle cose che si trovano a bordo, del nolo e dei prezzi di viaggio, come pure i servizi dello stesso genere resi tra navi di mare e battelli di na- ti) Distingue salvataggio (Hrrgung) da assistenza {Hillfeleistunq in Seenoth) il Codice Commerciale germanico prima della legge modificatrice del 7 gennaio 1913 v. L. V. t 9 art. 742-756 ; e il codice spagnuolo 985, 991, il codice portoghese 681, 682, il codice olandese prima della legge 22 dicembre 1924. v. pel nostro diritto Gnuo Bonolis - L'assistenza e il salvataggio nei »inù/ri marittimi e le recenti regole legislative - in Diritto e pratica commerciali - 1925, I, 337 - e Nki.i.i Marmi, Salvataggio, assistenza, rimorchio e recupero in L’Assicurazione 1 dicembre 1925, 325.