ASSISTENZA t SALVATAGGIO 41 fiftèTe una generalità, cioè che ciò che si è contriH^Jo bisogna bene pagarlo; se si è convenuto un maggior preisq. perchè il trasporto doveva garentire la nave dalle possibilità anche intraviste soltanto, e non avvenute, dal capitano della nave trasportata, comunque, se si è convenuto il trasporto per quel prezzo nelle condizioni in cui è parso equo stabilirlo, è soltanto il contratto che deve essere eseguito. E’ il principio generale di tradizione giuridica degli effetti dei contratti formulato dagli art. 1123 e 1124 del nostro Cod. civ. L’art. 1123: «I contratti legalmente formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti »: e l’art. 1124: «1 contratti debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi e-spresso, ma anche a tutte le conseguenze, che secondo l'equità, l’uso o la legge ne derivano ♦. Se, per ciò, si è convenuto un compenso di assistenza nel rimorchio ut sic, non può certo esser negata la validità di questo contratto. Se si è convenuto pel caso eventuale di assistenza, c'è un contratto aleatorio. Perciò le leggi dicono una cosa forse superflua o quasi banale, se dicono in sostanza che bisogna adempire i contratti. Se poi avviene un'assistenza, che è estranea al negozio giuridico che si è convenuto ed all’interpretazione che può essere fatta dell’orbita del suo adempimento, è giuridicamente indiscutibile, che eccede l’applicazione del contratto, e domanda la sua disciplina al diritto dell'assistenza» E allora non è più giuridica la disposizione che questa assistenza debba rispondere a servizi eccezionali. Perchè eccezionali Se è un'assistenza, sarà quella che sarà, valutata poco o molto coi criteri dell'art. 8 della Convenzione di Bruxelles, dell'art. 8 della Legge nostra (1). (X) Art. Prog. Cod. Mar. che ripete «i servizi eccezionali ».