130 IL DIRITTO MARITTIMO DI stenza ha conservato), e se non ha consegnato le cose caricate senza protesta, quand’ anche il pagamento del nolo sia stato anticipato (art- 659 cod- comm.); nei quali casi, evidentemente non ha l’azione, perchè la comunanza d’ interessi è sciolta. E’ stabilito un sistema di privilegi reciproci tra nave e caricatori (art. 671, 675 cod. comm.) appunto per questo, perchè prima dell’avaria la nave ha rappresentato come ente globale la spedizione. Si proporziona e si distingue nelle azioni rispettive rapporti interni tra armatore e caricatore. Per l'art. 671 cod. comm. n. 2, è privilegiato sulle cose caricate il credito della nave per spese, indennità e premi di salvataggio per l’ultimo viaggio; e pel 675 n. 2 cod. comm. reciprocamente è privilegiato il credito dei proprietari del carico per quel titolo (indennità, premi di salvataggio ecc.) sopra la nave. La nave ha pagato o ha preso nei rapporti con I’ assistente, e ’se ne deve liquidare in linea di rimborso per i crediti che nascono da questo fatto la proporzione. Perciò il Lewispuò scrivere che gli atti giuridici del capitano obbligano cosi 1* armatore come gli interessati della spedizione impersonalmente (1). Ma l’argomento decisivo, infine, s’induce direttamente dalla responsabilità stabilita dall’art. 491 cod. comm. (2). c I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del Capitano e delle altre persone 'dell’equipaggio e sono tenuti per le obbligazioni contratte dal Capitano per ciò che concerne la nave e la spedizione ». Or non c’è dubbio che l’assistenza sia obbligo contratto dal Capitano, e che quest’obbligo comprenda la nave e la spedizione. E se si pone per l’assistenza il quesito del diritto di (1) Lewis Esdemann 1. c. p. 329. (2) Art. 216 cod. comm. francese.