ASSISTENZA E SALVATAGGIO 27 traversia dell’abrogazione o meno tra l'antico e il nuovo della legge de 1925 in questo: Restano acquisite ad esso la nozione di assistenza, motivo dominante dell’unificato diritto marittimo e la nozione di salvataggio riassumentesi nel recu* pero: ma la legge del 1925 abroga, (come effetto della posizione decisamente unificatrice che assume) gli art. 120 e 121 e 123 del Codice della Marina Mercantile (1). Ora il 120 e il 121 contenevano l’assistenza (soccorso a nave in pericolo) e davano il non più del decimo dei valori salvati. Noi vedremo a proposito della rimunerazione di assistenza qual’è la portata dell’abrogazione nuova della legge del 1925. se necessaria o no dopo la precedente legge del 12 giugno 1913 n. 606 che, prima della legge francese del 1916, accettava e disponeva l’applicazione della Convenzione di Bruxelles. Lasciamo per ora da parte il 123 che versa sull’attribuzione alla custodia e alla gestione dell'autorità marittima i recuperi, in mancanza del capitano, dei proprietari, degli assicuratori della nave e del carico o dei loro mandatari legalmente autorizzati. Data questa abrogazione espressa dali’art. 14, il salvataggio per cui dispone il terzo comma dell’art. 134 (2) del Codice della (1) Art. 14 della Legije : «Gli art. 120, 121 e 123 del Codice della Marina Mercantile sono abrogali». E infatti nel Progetto di Codice Marittimo che sarà il nuovo codice sostituente quello del 1877, non sono riprodotti e sono assorbiti dagli art. 491, 402. (2) Il nuovo Progetto all'art. 422 riproduce sostanzialmente l’art. 134 del Codice della Marina Mercantile: «Coloro che trovino in alto mare una nave abbandonata a cui, per la mancanza di ogni mezzo d'identificazione non siano applicabili le disposizioni del capo precedente. se riescono a condurla in salvo in un porto dello Stato, sono tenuti a consegnarla immediatamente all’autorità marittima. Se I recupero abbia avuto luogo fuori vista di terra, i recuperatori hanno diritto, oltre il rimborso delle spese, all’ottavo del valore