ASSISTENZA E SALVATAGGIO 89 l’adempimento ed intensificazione fattiva deli’obbligo che è nel voto e ne lo spirito della legge. La rimunerazione può essere contrattuale, se inerisce ad un contratto di assistenza ; o extracontrattuale. Quando è contrattuale, può per la sua eccessività mettere il contratto alle prese con un’azione di nullità. E’ valida una convenzione, in cui la volontà di un contraente (dell’assistito) è dominata dalle necessità del pericolo di mare, e il beneficiario del compenso (l’assistente) sfrutterebbe per un vantaggio eccessivo quella situazione di bisogno e di rovina incombente ? Per la validità s’invoea la dottrina classica del tamen coactus volui, cioè, come diceva la Glossa, della volontà coatta, che è sempre volontà (voluntas coacta est voluntas). Per ciò le promesse di una persona per esser difesa contro una forza maggiore (inondazione, incendio, naufragio ecc.) sono controprestazioni di un servizio eccezionale, e devono essere eseguite (1). Per questa dottrina non si può trattare di nullità assoluta del negozio nè di nullità relativa (annullabilità) pel vizio di consenso per violenza. La situazione di pericolo, di conseguente stato psichico deH'assistito (il metus dei romani), se ha determinato l’infermità mentale deH’assistito nel momento della sua decisione di accettazione del contratto eccessivo, ricade, si, neH'incapacità naturale e nella nullità conseguente. Ma ciò non attiene al negozio giuri- (I) v. la celebre soluzione di Pomponio L. 9 par. I in fine, Digesto, Quoti metus cauta IV, 2 — v. Cod. 2, 19 (20) de hit quae vi metusve gesta sunt — v. Wisdsciieid, Pandette trad, e noie di Bbssa e Fadda 1 § 80 pag 320 e note pag. 924 e segg. — v. per la bibliografia della questione il diritto civile, comune in massima a tutti i trattati, Baldhy Lacaktikbbib, et Wim. Obligationt § 77.