94 IL DIRITTO MARITTIMO Di Una di esse parla di colpa contrattuale (culpa in con-trahendó) per lo eccesso speculatorio della rimunerazione (1). Il Demogue (2) osserva giustamente, che è una ben singolare concezione questa di una colpa dove 1’ alternativa è perire corpo e beni. Un’ altra teorica parla di falsa causa per la parte di compenso che eccede. Ma senza scivolare in digressioni nella nota controversia, secondo noi puramente teorica, pregiudicata ancora da vecchi schemi, sul valore del concetto di causa nei contratti, e senza bisogno di deciderci tra causalisti e anti-causalisti, perchè non si riesca a individuare e a definire la causa senza fonderla o coll’ oggetto o col motivo del consenso ; non ci sarebbe inesistenza di causa nè falsa causa nè come ragione consentita dalle due parti, perocché questa ragione sarebbe 1’ assistenza ; non ci sarebbe neppure come oggetto, perocché oggetto del negozio è il salvataggio dal pericolo ; c’ è per I’ eccesso di compenso una deviazione dallo scopo morale dell’ assistenza, oc’è una nozione di causa che si confonde con lo scopo e con la necessità di equivalenza degli interessi dei contraenti ; ma allora siamo fuori del classico concetto di causa, ed entriamo in un altro ordine di idee. Il Danjon, adottando il concetto di una violenza incidente (3) (analogia col dolo incidente) trova facile la soluzione della nullità relativa per un eccesso di rimunerazione solo che si riduca il vizio di consenso dall’ intera convenzione ad una parte di esso. Egli accetta senz’ altro il principio comune che l’im- (1) Demolomhb XXIV n. 151 - Bcfnoir, Proprietà et Contrai pag. 608. (2) Demouub, t. 321. (3) Demogub I, 321.