ASSISTENZA E SALVATAGGIO 63 si può indurre che ne sia negato il concetto decisamente. Il rinvio può significare anche solamente che il legislatore rimanda a leggi particolari i particolari di una norma, il cui tenore generale deve ritenersi affermato nel titolo generale del Codice. ^La questione, per ciò, va prima esaminata dal punto di vista dei principi generali. Dai giureconsulti francesi, che più degli altri hanno discussa la questione, si ragiona, con quell’argomento delle res nullius, cosi : 11 Codice (1) dichiara che tutti i beni, che non hanno padrone, appartengono allo Stato. Dunque non ci sono beni senza Padrone ; dunque non c’è più l’antico diritto di occupazione, specie per le cose dei naufraghi. Anche queste avendo un padrone, non può essere per esse applicazione di diritto reale, del modo di acquisto del terzo. L’ordinanza del 1681 (2) disponeva che la terza parte sempre e senza spese dovesse essere lasciata in natura o in denari ai salvatori. E per ciò, se gli oggetti erano divisibili, poteva un terzo di essi spettare in natura ai salvatori ; e, se erano indivisibili, doveva avvenire la vendita ; e un terzo del valore spettava ai salvatori. Ma come si mantiene questo diritto di occupazione, in natura, del terzo, di fronte al principio del 713 che esclude l’esistenza di res nullius?-E qui l’invocazione per una chiara riforma legislativa che faccia sparire la vecchia idea. L’altra obiezione che si è vista rilevata in generale dai civilisti è, che, anche ammessa l’esistenza di cose senza padrone, c’è differenza da esse delle cose dei naufraghi (èpaves). Altra cosa sono la caccia, i pesci, i cetacei, i mol- (1) Art. 713 Code cio.: « Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à l'État ». (2) Art. 27 del tit IX del libro IV.