18 IL DIRITTO MARITTIMO DI disegnava il codice tedesco e le altre legislazioni straniere testé ricordate, il salvataggio aveva una posizione più rilevante dell’assistenza, con conseguenze superiori in rapporto alla rimunerazione. « Se in caso di sinistro marittimo (dice il Codice tedesco) una nave od il carico è tolta dal secco e portata in salvo in tutto od in parte da terze persone, dopo esser stata sottratta al governo dell’equipaggio o da questo abbandonata, tali persone hanno diritto al premio di salvataggio ». Cosi l’art. 742. E questo premio non deve eccedere la terza parte del valore degli oggetti (art. 768) e in casi eccezionali può elevarsi alla metà. Invece è soccorso, assistenza «se, all’infuori del caso precedente, una nave od il carico di essa è salvato da un sinistro marittimo con l’aiuto di terze persone « (cit. art. 742), e il premio allora « deve essere stabilito in un importo minore di quello che avrebbe raggiunto il premio di salvataggio in circostanze del resto eguali » (art. 749). Noi siamo d’avviso che la posizione di rilievo maggiore o minore dipenda dalla valutazione che fa il giudice o l’arbitro di ciascun caso particolare e non dalla distinzione sistematica che non può per sè stessa contenere un assoluto giudizio di valore. E quindi nelle legislazioni unificatrici delle due ipotesi il criterio della remunerazione concentra l’interesse di quel giudizio in funzione delle gradualità casistiche che contrassegnano l’intensità dell’opera concreta e singola nei due fatti L’abbandono o meno della nave da parte dell’equipaggio distingue, si, il salvataggio dall’assistenza, ma non ne gradua una volta per sempre il valore. Su questo criterio dell'abbandono o meno della nave,