102 IL DIRITTO MARITTIMO DI ritenuta sempre colpevole la reticenza pel contratto di assistenza, dove la maggiore lealtà di rapporti s’impone alla esplicazione della volontà. Dunque, regolandosi così tutta la materia dei negozi di assistenza, c’ è abrogazione piena dell’ art. 127 predetto. Un dubbio fanno sorgere le due disposizioni degli art. 18 e 15 di essa Convenzione, in quanto che pel primo si afferma la deroga alle norme delle leggi nazionali rispetto ali organizzazione di servizi per parte delle autorità pubbliche o col loro controllo ; il che significherebbe, che per tutt’ altro, cioè per l’assistenza privata, c’ è deroga. Per P art. 15, invece, la Convenzione si applica nei cast previsti dalle leggi nazionali, e il caso dell’art. 127 non sarebbe un caso previsto per P applicazione. Sembra, ed è, una contraddizione. Ma, comunque, si tratta di interpretare restrittivamente l’art. 127 perchè importa nullità (art. 4 Preleggi), e perciò il dubbio o contrasto va risoluto a favore dell’ abrogazione anche perchè il sistema codificato dalla Convenzione di Bruxelles non può essere disciolto in una casistica, essendo una soluzione generale della vecchia controversia, soluzione che emerge, sia pure con scarsa tecnicità, dalla pratica marittima menzionata. E tanto è una soluzione generale, che questo articolo 7 è passato ad essere il testo dell’ art. 7 della nuova legge del 1925, per la quale, sebbene nelle espresse abrogazioni che all’ art. 14 fa degli articoli del codice della marina mercantile non ripeta con gli altri I’art. 127, deve questo ritenersi abrogato dalla integrale disciplina dell’ argomento nella nuova legge. Il nuovo codice marittimo conferma P abrogazione. Ora c’ è una dottrina comune a tutti i diritti marit-