40 -J IL DIRITTO MARITTIMO DI ---- ■ W —..........' - -ri trovarci in parte un contratto aleatorio (art. 1102 Cod. Civ.) per il sinistro più grave, ma è sempre di assistenza che si tratta, anche se non convenuto un compenso. Va valutata con criteri, che fuorescono dal rimorchio ordinario. Molto anche, nell’apprezzamento di simili rapporti posso, no influire gli atteggiamenti, che hinc inde assumono le dichiarazioni delle parti contraenti. Ma certa cosa è, che l’elemento pericolo, non imminente, in un contratto di rimorchio esiste ; e 10 trasforma in assistenza, prima che avvenga il sinistro, e senza che avvenga il sinistro : se non si vuol vedere sempre contro la realtà, un carattere aleatorio, negando il diritto a contrattare, senz’altro, una prestazione di assistenza per la sola circostanza del cattivo tempo, mentre anche l’utile risultato dell’assistenza è reipsa nel fatto stesso della sicurezza, che col trasporto si procura alla nave rimorchiata : Una nave in avaria ed in cattivo tempo determina sempre un rimorchio (1). La Convenzione di Bruxelles (art. 4) e le nuove leggi inodellatevisi (art. 4 della legge 1925) (2), pur non specificando tecnicamente questa posizione giuridica, servono bene alle conclusioni, che se ne traggono, quando escludono 11 compenso, se l’assistenza o salvataggio sono l’adempimento del contratto di rimorchio ; e dànno invece diritto al compenso quando interviene un’assistenza straordinaria (servizi eccezionali chz non possano considerarsi come fa-dempimento del contratto di rimorchio). La disposizione praticamente è giusta; ma in sostanza (1) Nella legge francese del 1916 è anche l’art. 4; cfr. Legge belga 12 agosto 1911 art. 259 Cod. Comm. Legge tedesca 7 gennaio l'Jff. nrfc /42 <£ 3 Cod*comm. / i2T=Sni 07 del Progetto di Codice Marittimo, identico.