assistenza e salvataggio 147 ^ 20 • Prescrizione e decadenza L’ azione per il pagamento del compenso si prescrive in due anni dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate (art. IO legge 1925 - art. 544 Prog. che sostituisce gli art. 10 e 16 della Legge mantenendo per P urto di navi il decorso di prescrizione dal giorno in cui avvenne l’urto; — (art. 16 Legge modifica art. 928 cod-comm.; — art. 10 Convenzione di Bruxelles). E’ una prescrizione speciale perocché, se non fosse testualmente stabilita, si sarebbe dovuto applicare la prescrizione ordinaria di dieci anni (art. 917 cod. co.). Oltre la prescrizione, c’ è la decadenza del privilegio sul carico, se non si esercita 1* azione entro quindici giorni dallo scaricamento, e prima che il carico sia passato in mano di terzi (art- 672 cod. co.) C’ è questo passaggio, quando il possesso dei terzi sia in base ad un titolo; chè, se si trovi la merce presso essi per depositoo mandato, insomma senza un titolo di appartenenza ad essi, non c’ è decadenza dall’ azione. E il passaggio può essere rappresentato anche dalla girata della polizza di carico, la quale costituisce traslazione di proprietà o di possesso delle cose dalla polizza indicate (art- 456 cod. co. e art. 555 e segu. 256 cod. co.) (1). E quanto allo scaricamento, è superfluo notare, che esso c’ è solo quando la merce è fuori, per consegna che se ne faccia, dalla sfera di comando del capitano e dai servizi della nave. (1) v. Ascoli l. c. 1227.