ASSISTENZA E SALVATAGGIO 149 Nè si potrebbe ritenere che la detta norma riguardi un divieto assoluto di rifiuto del soccorso, quando il pericolo che determina l’assistenza esiste. Sarebbe una volontà di suicidio, una follia, che non è in fatto pensabile. E’ vero che l’aggiunta della nota ragionevole eliminerebbe questa ipotesi. Ma la ipotesi si elimina da sé per la sola significazione che in tema di diritto può avere la parola volontà : la volontà sragionata non è volontà giuridica. Il rifiuto di assistenza può avere solo una portata pratica, o per la convinzione che il Capitano abbia dei propri mezzi di salvamento, e allora non è rifiuto di assistenza ; ma è apprezzamento, convinzione del Capitano, che non sia il caso non di questo o di quel soccorso, ma il caso, invece, di nessuna assistenza; cioè è negazione deH’elemen. to pericolo, negazione del fatto dell’assistenza. Di fronte alla quale convinzione ci può essere in contrasto, e ne è ammissibile la prova, l’affermazione del fatto pericolo e impossibilità a salvarsene della nave assistita : ovvero ci può essere concorso di offerte di assistenti ; e il Capitano ha diritto di scegliere quello che gli paia più idoneo al salvamento, e rifiutare gli altri: i quali altri, se assistessero malgrado il divieto, non avrebbero diritto a compenso. -Ma in questo caso, scegliendo, ci sarebbe la legge a favore del salvatore con cui fu scambiato il consenso, e perciò diventerebbe per essa esclusa l’azione degli altri, indipendentemente dalla disposizione in esame. Comunque, questa disposizione, parlando di divieto espresso e ragionevole, mentre esclude il caso impensabile della volontà abnorme del Capitano assistito, con la parola espressa ipotizza in sostanza la determinazione di un contratto di assistenza, e con l’altra ragionevole ipotizza quell’elemento di necessità, cioè del pericolo, che è quello che