ASSISTENZA E SALVATAGGIO 53 ressi. Come ci sono le avarie comuni, un consorzio, cioè, d’interessi tra armatore e caricatore, così c’è questo consorzio tra navi contro il pericolo di mare (art. 642 e seg. Cod. Co. ital, 397 e s. Cod. Frane.). L’unione temporanea implica società, dunque contratto. L'analogia con l’avaria comune si regge nel senso che determina la figura del quasi contratto, in questo senso, cioè che armatori e caricatori devono sopportare insieme le grosse avarie, perchè la volontà del capitano col getto del carico o con lo scaricamento (art. 643 C. co.) ha determinato un fatto di comune salvezza, creando un vincolo di obbligazione in favore della persona, di cui si è sacrificato il bene, verso gli altri. Si è visto, per ciò nell’avaria comune un quasi contratto speciale che si avvicina alla società, mentre è alla locazione di opere che essenzialmente si avvicina il quasi contratto di assistenza. Quella società, che apparisce anche storicamente nell’avaria comune tra capitano e mercanti, che a bordo mettevano in comune i rischi, in caso di pericolo (1), non si può malgrado l’aggettivo « temporanea » vedere nel fatto dell’assistenza. L’unione, cioè la collaborazione delle due navi, è l’effetto di essa ; ma le due posizioni, quella dell’assistente, che presta l’opera e intende crearsi un ciedito tutto suo e non dipendente da quel fatto materiale della collaborazione : e quella dell’assistito, che vede salvata la sua nave e il suo carico, rimangono perfettamente subiettive e, nel senso patrimoniale, estranee. Sorgono un credito di compenso da una parte e un debito dall’altra, che si valutano coi criteri dell’opera prestata e del merito del (1) Contolato del mare cap. 46, 50, 54, Pardessus, Colleetion det loit maritimtt, II, p. 21.