170 IL DIRITTO MARITTIMO D! In riguardo alla esecuzione e liquidazione d’indennità pei sinistri non è discutibile il diritto delle Compagnie d’intervenire nello svolgimento della vertenza che le riguarda, assegnino espressamente o no questa facoltà le polizze. A ciò anche è logicamente e praticamente preordinato quell’insieme di doveri dell’assicurato di notificare gli avvisi che riceve, l’inabilità della nave a navigare ancorché il carico non abbia sofferto danni dal sinistro (1) ; e l’obbligo del comandante, dell’assicurato e suoi incaricati di dare opera al ricupero ed alla conservazione delle cose assicurate, senza pregiudizio dei loro diritti verso gli assi-curatori (2). Questi diritti che sono il diritto al regolamento della indennità di assicurazione e il diritto all’abbandono (art. 632 - 641 cod. comm.) rimangono. E ove l’assicurato manchi agli obblighi di sopra, non ne segue una sanzione di decadenza, ma una ragione di danni e interessi a prò dell’assicuratore. C’è anche per l’assicurato, che ha concorso al ricupero e alla conservazione, il diritto al rimborso delle spese ; ma queste spese, a cui una volta nel costume bastava la affermazione dell’assicurato qualunque fossero, hanno due limiti, uno: l’eccezione e la prova di frode; l’altro: non possono in nessun caso superare il valore delle cose ricuperate. § 24 - L’ inchiesta dell'assicurazione su i sinistri Abbiamo detto in generale della inchiesta dell’attività marittima in tema di prove del sinistro. Vediamo qui l’aspetto speciale nel rapporto dell’assicurazione. (1) v. art. 626, 627 cod. comm. e art. 355 cod. marìtt. (2) v. art. 629 cod. comm. - e art. 356 cod. mar,