ASSISTENZA E SALVAI AGGIO 49 stenza marittima viene a mancare il diritto alla rimunerazione. E, come nell’assistenza marittima, l’imperiosità di un interesse pubblico o di un dovere fa compiere lo stesso la gestione, malgrado il divieto del titolare del diritto; (cosi, per esempio, non si nega l’azione al medico, che cura lo ammalato, malgrado l’opposizione di costui che preferisca morire) (1). Analogamente l’assistenza marittima può esser compiuta, se il divieto della nave soccorsa non è ragionevole (art. 3 su cit.). E allora, se la possibilità di un divieto non implica per sè un consenso, nè per questa possibilità si può dire che diventino contratti i quasi contratti, che la gestione di affari altrui diventi un mandato, non si può non riconoscere nell’argomento del Danjon una esagerazione che non avvia alla precisa costruzione giuridica del rapporto di assistenza. Come contratto, questo rapporto risponde, secondo la maggioranza degli scrittori e sentenze, al tipo della locazione di servizi (2). E certo vi sono le opere, e se si stabilisce a forfait un compenso, ci sono gli elementi fondamentali della locazione di opere (art. 1570, 1627 n. 3 Cod. it.). - Tre deviazioni però nell’assistenza si presentano dal tipo ordinario della locazione: una, che il compenso che tocca all’assistenza non è soltanto pagamento dei servizi ricevuti dal locatore, ma è anche premio dell ’utile risultato che si commisura per legge al valore delle cose salvate ; l’altra, che può (1) Scia loia - Neg. gest. prohibente domino - in Foro il. XIV, 1889 - Simoncelli Iti. Dir. Civ. p. 302. (2) v. Bacdry Lacaktiserib e Wahl - Della locazione 4176.