162 IL DIRITTO MARITTIMO DI Vietate dail’assicurarsi le somme prese a cambio marittimo, per cui può essere solo assicurato il valore che le supera; le cose di contrabbando bellico, e le altre di cui per ordine pubblico sia interdetto il commercio (1). Ognuno che abbia interesse alla conservazione della cosa contro il rischio può assicurare, nei limiti del proprio interesse, mentre è il proprietario che può assicurare per l’intero valore. S’intende per interessato chiunque sia il titolare di un rapporto diretto come chi rappresenti il titolare, mandatario, commissionario, gestore di affare. E pur non determinandosi questo aspetto indiretto espresso o tacito di mandato, di commissione o di gestione, nelle stipulazioni per conto di altri, non nominati (pratica ormai abituale col grande efietto di estendersi alla rete delle relazioni intermedie il vantaggio dell’ assicurazione), si ha il caso della generale stipulazione a favore di terzi (2). Con F assicurazione in quovis che ha tratto a carichi di navi non indicate e che si traduce oggi nella pratica delle polizze generali (polices floitantes) e nell’ assicurazione in abbonamento, cioè assicurazione generica sino a una cifra di valore per tutte le merci entro un certo period» di tempo per tutte le merci dell’ assicurato, speditore o ri- mento delle persone dell’equipaggio ; g) le somme pagate o dovute per avarie comuni o per avarie particolari ; quando non siano comprese in un cambio marittimo ; h) le somme impiegate per i bisogni della nave e per la spedizione delle merci, prima o durante il viaggio ; i) i premi dell'assicurazione: e generalmente qualsiasi cosa stimabile in denaro o qualsiasi somma esposta ai detti rischi». - «L’assicurazione può essere faita relativamente alle dette cose, sia per l'intiero loro valore, sia per una parte di esso, congiuntamente o separatamente ». 1) v. art. 607 cod. comm. 332 cod. mar. (2) v. art. 1128 Cod. civ. it.