ASSISTENZA E SALVATAGGIO 115 modifiche: 1) eliminate le parole pericolo dei passeggieri, deir equipaggio, del carico, dei salvatori - 2. \' e congiuntivo (pericolo delle due navi) mutato in o disgiuntivo. Perciò basterebbe l’elemento pericolo di una delie due navi ; -3 la parola adattamento speciale, mutata in destinazione speciale. La prima eliminazione restringe il caso di pericolo, perchè possono non esserci passeggieri e carico, e sempre c’è da stimare il pericolo, per cui basta dire « della nave as_ sistita ». E quanto allo equipaggio, indicarlo è superfluità, perché è implicito il suo pericolo in quello che fosse totale della nave. La seconda modifica non può che significar questo : che basta come per 1’ assistenza, così pel compenso, il pericolo della nave assistita, anche se non le si aggiunga il pericolo (che può aggiungersi) della nave assistente : mentre con la dizione della Convenzione di Bruxelles pareva che dovessero esserci, (ed era troppo), i due pericoli congiuntamente- La terza modifica riguardante la nave assistente, con la parola destinazione, che sostituisce I’ altra adattamento, evita che si possa discutere una specialità di attrezzamento nei rimorchiatori di salvataggio; perocché basta la destinazione di essi per aggiungere un importante elemento di valore al compenso, mentre la migliore e più scarsa idoneità di attrezzamento alla bisogna è considerata nell’ altro elemento che la legge italiana ripete dalla Convenzione di Bruxelles, « il valore del materiale esposto » della nave assistente. Il carattere giuridico di questa norma, che designa gli elementi, di cui j| magistrato deve tener conto non è di una semplice enunciazione di criteri di stima in punto di