32 IL DIRITTO MARITTIMO DI l’arbitro per riconoscere? - Diritto libero del giudice o arbitraggio arbitrario di un probivirato evitano la costruzione giuridica di un rapporto, ed è facile evitare, ma non ne materiano il contenuto. Il pericolo può essere in un certo senso definito giuridicamente. E gli stessi tribunali si sforzano di farlo sotto un profilo teorico che fuoresce dal caso particolare, e dà lo spunto al concetto generale. E anzi tutto per questa significazione giuridica deve valere il canone di diritto scientifico tradotto nelle nostre Preleggi, della estensibilità delle regole in cui la intenzione del legislatore è l’aiuto : solo le regole restrittive vanno limitate ai casi in esse contenute. Si potrebbe obiettare che vanno applicate restrittva-mente le leggi che formano eccezione alle regole generali, tentandosi di classificare in questa categoria di eccezione la legge di assistenza. Ma l’obiezione è inesatta. Perocché non c’è una legge generale di non assistere, anzi tutto il diritto è una grande assistenza d’integrazione umana solidale. Quindi ogni categoria giuridica di beneficenza, di soccorso, di aiuto è un più largo sviluppo della norma legale, non una posizione di eccezione. Avvicinare, infafti, la legge marittima di assistenza alle « leggi che restringono il libero esercizio della libertà » come pone nel canone d’interpretazione il nostro articolo quarto delle Preleggi, sarebbe evidentemente assurdità. Per ciò va stabilito che nel caso dubbio va estesa la applicazione dell’assistenza anche dove non si presenti spiccata e riconoscibile da caratteri consueti de’ casi simili. In secondo luogo può essere determinato il criterio del pericolo, se in rapporto, cioè, alla stessa nave assisti-