166 IL DIRITTO MARITTIMO Dt L’esame de’ fatti relativi al dolo o colpa è casistico e analogo a tutti i rapporti contrattuali comuni. Il fatto del terzo che produce il danno si considera come fortuito, poiché infatti rimane estraneo alla volontà dell’assicurato ; come si considera fortuito anche il getto perchè, comunque nella decisione di abbandono si esplichi materialmente la volontà dell’assicurato, pure è solo materialmente che ciò avviene ; poiché essa decide sotto la pressione della forza maggiore, naufragio, preda, arresto per ordine di Potenza estera, arresto per ordine del Governo dopo cominciato il viaggio, inabilità della nave alla navigazione se la nave non può essere riparata, o se le spese necessarie a rimetterla in azione ascendono ai tre quarti del valore assicurato, perdita o deterioramento delle cose assicurate sino ai tre quarti del loro valore (l). Però, per alcuni dei rischi, dove non è spiccato il carattere del fortuito, come lo è nel naufragio, nella tempesta, nell’incagliamento, ma c’è intervento di volontà, la pressione della forza maggiore è materia essa stessa di esame. Così, il cambiamento di viaggio o di via può essere una colpa in rapporto all’avveramento del sinistro. Non è a carico dell’assicuratore il cambiamento di viaggio, di via o di nave se ha cominciato a correre il rischio, ma se pel caso di cambiamento di via o di viaggio, il danno o la perdita delle cose assicurate avvengono durante il percorso coperto dall’assicurazione, l’obbligo dell’assicuratore rimane, se egli, però non fa la prova dell’influenza concomitante che quel cambiamento ha avuto su l’avverarsi del sinistro (2). (1) v. art. 632 Cod. co. ìt. (2) v. art 349 Prog. cod. mar.