134 IL DIRUTO MARITTIMO DI gno di essere ripetuto, poiché nell’articolo 121 era soltanto una ripetizione (1). Mentre non si dubita del privilegio, si pone invece la questione del diritto di ritenzione. 11 tipo di questo diritto di ritenzione lo dà la legislazione inglese. Il maritime lieti (privilegio) si conlega al diritto del salvatore di trattenere sino al pagamento la cosa salvata; e ciò non soltanto pel possesso che se ne ha (possessory lien of thè common law), ma perseguendo la cosa con questo titolo del maritime lien, anche se è uscita dal possesso del salvatore (2). E non si può dire che questo equivalga al nostro diritto di credito autorizzante il sequestro. Perocché, se c’è diritto di ritenzione, gli è qualcosa che va oltre il privilegio, e deve per sé, pel solo fatto che non si ha più il possesso, e indipendentemente dai requisiti ordinari del sequestro conservativo, provocare la misura cautelare (requisito : non che il pericolo di perdere una garantia, l’aver perduto dalla propria detenzione la nave o il carico, su cui si aveva il diritto di prelevare il credito). Il diritto tedesco (art. 753 del codice) dispone « per le spese di salvamento o di soccorso, nelle quali è compreso anche il premio di salvamento o di soccorso» un diritto di pegno su gli oggetti ricuperati o salvati. Su gli oggetti ricuperati compete simultaneamente un diritto di ritenzione fino a che sia prestata cauzione. (1) v. pel privilegio di cui ¡opra In scstituzione degli art. del cod. co. sistemandosi organicamente il privilegio per l’assistenza e salvataggio il titolo VII del nuovo Progetto Cod. Mar. Dei privilegi « delle ipoteche, agli art. 440 e ség. 443 e seg. (2) v. Corti, Droit Commerciai pag. 193 1929, — v. Abbott, Law of merchant ships and seamen p. 1024.