48 IL DIRITTO MARITTIMO DI poste tra assistente ed assistito al momento del sinistro perchè il primo si accosta spontaneamente al secondo, o dallo scambio di segnali. Perché l’assistente operi il suo soccorso è necessario il consenso del capitano assistito. Infatti commetterebbe delitto o quasi delitto, se operasse l’assistenza (un’assistenza di frode o inutile) contro il divieto del capitano, e non avrebbe diritto al compenso (1). E chi dice convergenza di consensi, dice convenzione : convenzione di assistenza, anche nell’ assistenza spontanea. Certo l’osservazione è arguta, ma non decisiva. La possibilità di un divieto non è l’esplicazicne effettiva di un negozio giuridico, non è un consenso. Intanto c’è un laisser faire ; e il iaisser faire non esclude il quasi contratto: anzi lo si riscontra nella gestione di negozio e nell’ar-ricchimento senza causa, se questo deve esser ricondotto, dal principio generale in cui ancora si dibatte incerto come obbligazione ex lege, ai quasi contratti, cioè ai casi in cui un creditore diviene tale per sua volontà (2). Non è detto che nella gestione il dominus, cioè il titolare del negozio, ignori l’opera del gestore, e non possa proibirla. E anzi quando la proibisce, sin dal diritto giustinianeo (gestio prohibente domino) (3), c’è una sanzione; la mancanza del regresso, dell’ actio contraria negotiorum ge-storum, del gestore verso il dominus ; cosi come nell’assi- cazione d'opera che si forma istantaneamente sia per scambio di segni sia pel solo fatto del facchino che prende il bagaglio con l’assenso del viaggiatore, e della quale locazione il prezzo è spesso fissato dopo. (1) Art. 3 Legge italiana - Art. 3 della Convenzione di Bruxelles. (2) Raynaud, De l'action de in rem verso p. 73. Demogue, Obli-gations IH. p- 138. (3) c. 24 C. 2, 18.