132 IL DIRITTO MARITTIMO DI §l8 . Garanzie ed azioni dell’assistenza e salvataggio Non ci occupiamo di ciò che questa materia ha di comune nella sua esplicazioni procedurali con la procedura ordinaria, perchè rinviamo a questa. Niente di diverso, infatti, di giudizi di cognizione e di esecuzione, che si spieghino in base al titolo dell’assistenza, da ogni altro giudizio. Ciò che preme al nostro argomento è quanto dal punto di vista garanziario e procedurale inerisce con specialità nella comune procedura per effetto del diritto di assistenza e salvataggio. E da questo punto di vista ci si presentano gli argomenti del privilegio, del diritto di riienziine e del diritto di sequestro in rapporto alla nave. Quanto al privilegio è principio comune di diritto marittimo che il compenso di assistenza e salvataggio costituisce credito privilegiato su la nave e sul carico ; sebbene il concetto generale del privilegio muti da una legislazione all’altra ne’ suoi effetti più o meno intensivi, con speciali classificazioni. Sotto la pressione di queslo principio ccirune anche in Francia, dove l’art. 191 del cod. di co. non contiene, tra i crediti privilegiati che designa, il ciedito di salvataggio, la giurisprudenza ha cercato di dare una giustificazione indiretta airen-messicne del privilegio derivandola dall’art. 2102 del Cod. Civ., che dichiara privilegiati i crediti per spese fatte per la conservazione della cosa. 1 Un concetto analogo ai privilegi possessori (possesso-ry liens of thè common law) basati sul possesso della cosa, si applica dal diritto inglese, (le riparazioni alla nave che si detiene, ri privilegio sul caiico pel pagamento del nolo, lien for freight, il pagamento del contributo di avaria da parte dei proprietari del carico, lien for generai overage).