124 IL DIRITTO MARITTIMO DI vate non ci sono se chi ha speso e il suo lavoro e il suo rischio non fa quasi un atto di possesso su esse pel compimento della sua assistenza. La giurisprudenza fa anche il caso di una nave, che chiami P aiuto di un’ altra per integrare P opera propria. Ed ha ritenuto, che questa nave aiutante è impiegata dell’altra. Ammette, per ciò, il dritto verso questa al prezzo della sua locazione d’opera, ma non un dritto al compenso verso la nave assistita (1). § 16 • Diritto e ripartizione del compenso di assistenza o di salvataggio Non hanno diritto, per opera che prestino all’assistenza, il capitano e l’equipaggio delle navi espressamente armate pel soccorso e recupero. La legge, che espressamente questo dichiara (art. 12 della legge del 1925 - art. 405 Cod. Mar.), consacra ciò che è un effetto logico dello stesso arruolamento di quei rimorchiatori dalla destinazione speciale. Si loca P opera propria dal loro personale all’oggetto specifico del servizio di assistenza e salvataggio. Il compenso è un diritto pel personale di ogni altra nave assistente o salvatrice. Concorrono in esso P armatore, il capitano e P equipaggio. Come se ne fa la ripartizione ? (1) v. Reo. Int. Dr. Marit. XXI, 231, XII, 381. Rec. Harrt. 1889, I, 133.