158 IL DIRITTO MARITTIMO Di soltanto nella seconda, e non esiste nella prima, è una prova decisa della diversità profonda delle due fasi giuridiche. La magnifica organizzazione di grandi Società o Compagnie, che dà riposo di sicurezza, risarcendo le indennità de’ sinistri, alla navigazione, ed alimenta l’apporto di capitali ad essa che, senza l’assicurazione, resterebbe a 10 sbaraglio del rischio, mentre urgono le complesse e ricche necessità dello scambio economico, è il fatto caratteristicamente moderno. Antichità e Medio Evo non conobbero l’assicurazione. E il contratto che la riguarda, è autonomo, ed ha ora una perfetta formulazione economica e giuridica. Superfluo cercare l’origine di dettaglio documentale o storico, o le ganghe da cui possa ritenersi emerso in forme similari, negli atteggiamenti, per esempio, che assunse 11 prestito marittimo e la scommessa ; perocché con queste analogie si può anche, oltre al diritto canonico, che, proibendo come usuraio il prestito su l’avventura di mare, de. terminò la conversione dello sborso da parte del prestatore in risarcimento d’indennità pel sinistro, si può anche risalire all’antichità sin quasi al sesto secolo prima di Cristo per trovarvi l’altra forma di assicurarsi dal sinistro presso i rivieraschi del Golfo Persico, la pratica della mutualità, quella che diventò la base delle avarie comuni. Ciò che lega l’assicurazione al classicismo giuridico è la nota dell’alea — s’indennizza un fatto eventuale, il sinistro; — per cui l’assicurazione entra in fila nella classe de’ contratti aleatori. Ciò che la lega alle forme precedenti del contratto alla grossa avventura, prestito a cambio marittimo, che si sfaccetta in indennizzazione di sinistro, o alla ripar-