156 IL DIRITTO MARITTIMO DI giuramento delle parti. Come sono ammessibili dichiarazioni di persone, che non furono escusse nell’inchiesta della Relazione ; e stime, verifiche di nuovi accertamenti con accessi e perizie. Va da sè, che non può essere preclusa una indagine di dolo dell’operato del capitano nella Relazione e nella procedura di verifica, che la riguarda : il che renderebbe frustranea ogni obiezione d’inammessibilità pel rinnovamento completo dell’inchiesta fattasi in virtù degli articoli 516 e seg. cod. comm. Come, d’altra parte, è ovvio che la forza probante della Relazione può aver tratto ai fatti in essa verificati, se formalmente la sua procedura è regolare ; ma non mai alle opinioni e apprezzamenti di parti e testimoni. E quando è perfetta nella sua regolarità, prova contro il capitano per i fatti da costui ammessi, in virtù della confessione, così come pel Giornale di bordo : prova a suo favore per i fatti ammessi dai testimoni. Quando non è perfetta, perchè non verificata, non fa prova in giudizio (dispone l’art. 519 co-dic. comm.). Prova, però, sempre contro di lui per le dichiarazioni, che contiene, come confessione stragiudiziale (art. 1354 cod. civ.). Due relazioni di navi (nel tema nostro, di assistente ed assistito) si elidono e perdono ogni valore probatorio, esclusi gli argomenti indiziari, che può trarne, per valutazione logica, l’esame contenzioso del magistrato. Per le prove orali non ci sono limiti di inammessibilità, perchè siamo nell’ipotesi, considerata anche dal diritto comune, di obbligazione nascente da quasi contratto (art. 1348 a. 1 cod. civ ) ; e si tratta di assistenza contrattuale, nel caso di accidenti impreveduti (stesso art. n. 3). Amplissimo l’uso della prova testimoniale e, quindi,